L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e
2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la
facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad
altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.